accettazione dell’eredita con beneficio e l’inventario redatto dal notaio

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Accettazione dell’eredità con beneficio e l’inventario redatto dal notaio : la sentenza della Cassazione del 16.3.2018 n. 6551 dichiara che l’inventario redatto dal notaio  con beneficio non può essere svalutato ma allo stesso tempo quale ausiliario del giudice, non può limitarsi a registrare le dichiarazioni degli eredi.

Beni Mobili e Immobili

Beni Mobili e Immobili
Beni Mobili e Immobili

I beni mobili e immobili con il verificarsi della morte di una persona  formano l’insieme  dei beni da dividere o massa ereditaria.

Gli eredi che hanno accettato con beneficio d’inventario, dal momento che vogliano vendere o compiere atti di  amministrazione straordinaria sui beni ereditari, hanno la necessità e obbligo di chiedere l’autorizzazione al Giudice della successione. La regola riguarda sia i beni immobili che i beni mobili entro 5 anni dall’accettazione con beneficio di inventario .

La violazione di tale obbligo comporta la decadenza dell’erede dal beneficio d’inventario e, tuttavia, egli risponderà di eventuali debiti dell’eredità avuta anche con il proprio patrimonio personale.

L’autorizzazione a vendere beni ereditari si chiede al Tribunale del luogo dove ha luogo la successione.

L’inventario e l’accettazione con beneficio

L’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario consiste:

  • Nella dichiarazione dell’erede di accettare l’eredità
  • Nella redazione dell’inventario dei beni compresi nell’eredità

La dichiarazione di accettazione efficacia immediata . La legislazione è regolata  dagli articoli da 769 cpc a 777 cpc.

Entro quando va fatto l’inventario

Entro quando va fatto l’inventario tempi e modalità:

  • Se il soggetto chiamato all’eredità è nel possesso di beni ereditari entro 3 mesi dalla morte del defunto ,
  • Se il chiamato all’eredità che non ha ancora eseguito la dichiarazione inerente, deve eseguirla nei 40 giorni successivi.

Il beneficio d’inventario consiste nel distinguere il patrimonio del defunto da quello dell’erede:

  •  l’erede conserva verso l’eredità tutti i diritti e tutti gli obblighi che aveva verso il defunto
  •  l’erede non ha l’obbligo del pagamento dei debiti ereditari oltre il valore dei beni ereditati
  •  i creditori di un eventuale eredità hanno la precedenza  sul patrimonio ereditario a confronto ai creditori dell’erede.

 

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